Agevolazioni
Rispetto al testo originario gli emendamenti approvati ad aprile 2012 hanno re-introdotto le agevolazioni per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, ripristinando quanto già previsto in materia di ICI (art. 9 D.LGS. n. 504 del 1992).
Il comma 8-bis del citato articolo prevede infatti che:
"I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000" (in pratica non si paga nulla per terreni fino a euro 6.000 compresi.
Oltre tale importo è prevista una serie di riduzioni d'imposta progressive come riportato nella seguente tabella:
Tabella delle riduzioni IMU comma 8-bis
Scaglione Riduzione %
da 0 fino a € 6.000 compresi 100 %
da € 6.000 fino a € 15.500 compresi 70 %
da € 15.500 fino a € 25.500 compresi 50 %
da € 25.500 fino a € 32.000 compresi 25 %
L'Art. 13, comma 8, pone come condizione per beneficiare di questa agevolazione (esenzione e detrazione d'imposta per scaglioni) il "possesso" e la "conduzione diretta " dei terreni da parte dei soggetti sopra indicati (la frase "purché dai medesimi condotti"
indica una condizione che deve verificarsi contemporaneamente al possesso) mentre il comma 5 prevede la possibilità del moltiplicatore catastale ridotto anche per i terreni non coltivati.
Questa discrepanza di trattamento tra il comma 5 ed il comma 8-bis ha inizialmente creato alcuni dubbi su come dovessere intendersi la norma nel suo complesso.
Con la circolare 3/DF del 2012 il Dipartimento delle Finanze è intervenuto per chiarire che:
"si deve ritenere che la locuzione "nonché per quelli non coltivati" (comma 5) assume, nel contesto della disposizione in commento, la finalità di rendere applicabile il moltiplicatore di 110 anche nel caso in cui il terreno deve essere lasciato a riposo - ed è quindi non coltivato - in applicazione delle tecniche agricole (il cosiddetto 'set aside')".
E infine:
"Le stesse considerazioni, per uniformità di disciplina, valgono ai fini del riconoscimento dell'agevolazione disposta dal comma 8-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011".