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IMU terreni 2014
Parametri di Calcolo
  • Tipologia del terreno
    Seleziona la tipologia del terreno agricolo in relazione alla sua conduzione.
    Puoi scegliere se si tratta di terreno agricolo coltivato direttamente, ovvero condotto da coltivatori diretti o agricoltori professionali iscritti alla previdenza agricola, oppure di terreno non coltivato direttamente.
  • Reddito dominicale non rivalutato
Inserisci il reddito dominicale relativo al terreno, elaborato dai Comuni in base alle tariffe d'estimo
Analogamente a quanto avviene per i fabbricati, devi indicare il valore non rivalutato.
  • Aliquota IMU
  • Inserisci l'aliquota IMU deliberata dal Comune in cui è ubicato il terreno.
    Lasciando vuoto il campo, effettuerai il calcolo con l'aliquota base del (7,6 per mille).
  • Parametri relativi al possesso del terreno
  • Quota di possesso:
    Specifica la percentuale di possesso del terreno agricolo.
    Il campo va compilato in presenza di più possesori del terreno (ad es. più proprietari, più usufruttuari ecc.); in caso contrario lascia il valore 100%.
    Mesi:
    Rappresenta il numero di mesi durante i quali si è protratto il possesso del terreno agricolo.
    Un periodo maggiore o uguale a 15 giorni si considera come mese intero.
    Aliquota IMU
    L' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (e successive modificazioni) stabilisce per i terreni agricoli un'aliquota IMU del  7,6 per mille.
    L' aliquota base può essere aumentata o diminuita del 3 per mille dal Comune in cui è ubicato il terreno.
    Il valore imponibile sui cui calcolare l'IMU è costituito dal cosiddetto "valore catastale" del terreno.
    Valore Catastale dei Terreni Agricoli
    Il comma 5 dell'art. 13 riporta:
    "Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
    Terreni Coltivati Direttamente e Non Coltivati
    Sempre il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che:
     Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ilmoltiplicatore e' pari a 75".
    Dal testo della norma sembra quindi che il moltiplicatore catastale ridotto si possa applicare anche ai terreni non coltivati purché questi ultimi siano posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (è il caso ad esempio di un agricoltore che possiede alcuni terreni ma, per vari motivi, ne coltiva solo una parte).
    Agevolazioni
    Rispetto al testo originario gli emendamenti approvati ad aprile 2012 hanno re-introdotto le agevolazioni per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, ripristinando quanto già previsto in materia di ICI (art. 9 D.LGS. n. 504 del 1992).
    Il comma 8-bis del citato articolo prevede infatti che:
    "I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000" (in pratica non si paga nulla per terreni fino a euro 6.000 compresi.
    Oltre tale importo è prevista una serie di riduzioni d'imposta progressive come riportato nella seguente tabella:

    Tabella delle riduzioni IMU comma 8-bis
    Scaglione                                            Riduzione %
    da 0 fino a € 6.000 compresi                   100 %
    da € 6.000 fino a € 15.500 compresi        70 %
    da € 15.500 fino a € 25.500 compresi      50 %
    da € 25.500 fino a € 32.000 compresi      25 %
    L'Art. 13, comma 8, pone come condizione per beneficiare di questa agevolazione (esenzione e detrazione d'imposta per scaglioni) il "possesso" e la "conduzione diretta " dei terreni da parte dei soggetti sopra indicati (la frase "purché dai medesimi condotti"  
    indica una condizione che deve verificarsi contemporaneamente al possesso) mentre il comma 5 prevede la possibilità del moltiplicatore catastale ridotto  anche per i terreni non coltivati.
    Questa discrepanza di trattamento tra il comma 5 ed il comma 8-bis ha inizialmente creato alcuni dubbi su come dovessere intendersi la norma nel suo complesso.
    Con la circolare 3/DF del 2012 il Dipartimento delle Finanze è intervenuto per chiarire che:
     "si deve ritenere che la locuzione "nonché per quelli non coltivati" (comma 5) assume, nel contesto della disposizione in commento, la finalità di rendere applicabile il moltiplicatore di 110 anche nel caso in cui il terreno deve essere lasciato a riposo - ed è quindi non coltivato - in applicazione delle tecniche agricole (il cosiddetto 'set aside')".
    E infine:
    "Le stesse considerazioni, per uniformità di disciplina, valgono ai fini del riconoscimento dell'agevolazione disposta dal comma 8-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011"

    Arrotondamenti
    Il calcolo dell'IMU (e relative rateazioni) sui ogni singolo bene immobile va effettuato arrotondando al centesimo di euro per difetto se il terzo decimale è un numero da 0 a 4, per eccesso se va da 5 a 9.
    Ad esempio: 378,534 diventa 378,53, mentre 378,535 diventa 378,54.
    Per quanto riguarda invece il versamento con il modello F24 la regola è diversa.
    Trattandosi di un tributo locale, come precisato anche nella circolare 3/DF, l' importo da versare per ciascuna tipologia di immobile (cui corrisponde un diverso codice tributo) si ottiene arrotondando all'euro superiore o inferiore (art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006).
    In altre parole prima si sommano gli importi arrotondati al centesimo aggregandoli per codice tributo e poi, per ciascuna riga dell F24, si arrotonda il totale risultante all'euro superiore o inferiore.
    Esempio di arrotondamento all'euro: 521,49 diventa 521,00 mentre 521,50 diventa 522,00.
    I dati forniti da questa applicazione si intendono a carattere indicativo.
    L'Utente è tenuto sempre a controllare i risultati.
     
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