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________________ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA____________
La certificazione energetica degli edifici è una procedura che attesta la prestazione o il rendimento energetico di un edificio. L'attestato di prestazione energetica deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione. L'attestato è un documento obbligatorio da allegare all'atto notarile in caso di compravendita che hanno per oggetto immobili. Dal 1° luglio 2010 la certificazione energetica è obbligatoria anche in caso di affitto dell'appatamento o del locale oggetto di certificazione.
L'obbligo di allegare l'attestato decade in tutti i casi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, di trasferimento del diritto di nuda proprietà, di diritti reali parziali e in casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
L'obbligo decade inoltre quando l'edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia priva dell'impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell'edificio.
La certificazione energetica non è necessaria quando:
• Impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile;
• Fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
• Fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando: gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali, artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata p climatizzati utilizzando reflui energetivi del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
Fabbricati di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) e c) del Dlgs n. 22 del 22 gennaio 2004